Il presente sito è inteso e predisposto ai fini informativi dell’attività professionale svolta dallo Studio Legale Bridarolli. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme sulla privacy. L’accesso al sito comporta l’integrale accettazione delle condizioni d’uso.

Link fini informativi:

Informativa deontologica

Le pagine del sito studiobridarolli.it, così come i profili sui social media, sono intesi e predisposti ai fini informativi: secondo la normativa deontologica è necessario rispettare criteri di correttezza e verità, con osservanza della dignità e del decoro della Professione Forense e degli obblighi di riservatezza e tutela del segreto professionale.

La legge 247 del 2012 all’articolo 10 stabilisce che “… è consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive“.

Il sito web studiobridarolli.it è realizzato al fine di offrire informazioni sullo Studio legale, l’attività svolta, gli ambiti di attività prevalente (in attesa di poter finalmente indicare la specializzazione), i titoli professionali posseduti, convegni, e la struttura dello studio, segnalando altresì mediante contributi di vario genere (sentenze, massime, articoli, approfondimenti ecc.) problematiche giuridiche ritenute degne di approfondimento.

Il titolare del dominio e dei profili dei social media – nonché responsabile dei loro contenuti – è l’avvocato Maura Bridarolli , iscritta all’Albo degli Avvocati dal 17.11.2014 e titolare della Tessera 396 dell’Ordine di Rovereto.

L’avvocato Maura Bridarolli ha stipulato a maggiore garanzia per i clienti e seguendo il preciso dettato deontologico e normativo una assicurazione per la responsabilità professionale n. 1/1949122/101188794 UNIPOLSAI Assicurazioni (massimale € 350.000).

Quanto costa l’avvocato? È obbligatorio un preventivo?

Il compenso può essere concordato fra cliente ed avvocato oppure – se non c’è stato specifico accordo – viene calcolato seguendo delle tabelle ministeriali (cosiddetti “parametri”), come spiegato all’articolo sulle spese legali (che farà chiarezza anche sulla possibilità di fruire del patrocinio a spese dello stato, su cosa siano gli oneri accessori, e sul rimborso in caso di vittoria / assoluzione, ..).

Quanto al preventivo, il decreto-legge 4 gennaio 2012, n. 1, aveva introdotto l’obbligo del preventivo per tutti i professionisti; per gli avvocati era poi intervenuta la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) a limitare l’obbligo del preventivo ai soli casi di “richiesta” da parte del cliente (art. 13, comma 5).

La legge 4 agosto 2017, n. 124, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, in vigore dal 29 agosto 2017, oltre ad introdurre la possibilità di esercizio della professione forense in forma societaria, con il comma 141 ha reso obbligatorio (anche per gli avvocati) l’obbligo di preventivo al momento del conferimento dell’incarico anche senza richiesta.

L’avvocato dovrà quindi

“(..) comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale“.

Con la scheda n. 67/2017 dell’Ufficio studi, il Consiglio nazionale forense ha specificato che «l’accettazione dell’incarico e la comunicazione scritta del presumibile costo della prestazione possono anche essere contestuali. […] Restano di fatto escluse dall’operatività dell’obbligo tutte quelle prestazioni che debbono necessariamente rendersi nell’immediato e che ivi si esauriscono, quali ad esempio la consulenza resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, la difesa e l’interrogatorio in carcere di persona arrestata, il procedimento per direttissima, costituzioni e redazione di atti di particolare urgenza, e tutte le altre fattispecie nelle quali non è oggettivamente possibile assolvere al dovere di informativa, come nelle ipotesi di difesa di soggetti latitanti ed irreperibili, etc.».

Estratto dal Codice Deontologico

Art. 17 Informazione sull’esercizio dell’attività professionale

  1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
  2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
  3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

Art. 18 Doveri nei rapporti con gli organi di informazione

  1. Nei rapporti con gli organi di informazione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
  2. L’avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l’anonimato dei minori.

Art. 35 Dovere di corretta informazione

  1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
  2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
  3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
  4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
  5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l’eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.
  6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
  7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
  8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché’ questi vi consentano.
  9. Le forme e le modalita’ delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignita’ e decoro della professione.
  10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

***

Come rilevato sopra, nel mese di giugno 2015, l’Antitrust ha aperto un ulteriore procedimento per inottemperanza del CNF a quanto in precedenza statuito, rilevando anche come le disposizioni contenute nell’art. 35 del vigente codice deontologico forense (che ritiene deontologicamente scorretto e quindi sanzionabile disciplinarmente l?utilizzo di piattaforme digitali messe a disposizione degli avvocati da soggetti terzi per veicolare informazioni relative all?attivita? professionale) costituiscano potenzialmente una illecita limitazione dell?utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione (cfr. provvedimento dd. 15 giugno 2016 dell’Autorità Antitrust n. 25487).

Privacy e antiriciclaggio

L’avvocato difensore, nell’espletamento dell’incarico, tratta dati personali del cliente di ogni tipo (anche molto riservati). Tipicamente “tratta” questi dati salvandoli sul computer o sul server dello studio; ovviamente li inserisce nel fascicolo e negli archivi.

I dati poi possono essere salvati, per utilità del cliente o del legale, su file server (Dropbox, GDrive, ..), o trasmessi via posta elettronica; e ciò non solo durante il processo, ma anche a processo finito fino a quando il fascicolo cartaceo o elettronico non viene distrutto.

E il proprietario dei dati, cioè l’interessato, in questo caso il cliente, ha diritto di sapere  chi è responsabile del trattamento dei suoi dati, quali dati – e come e da chi – vengono trattati e ovviamente dei suoi diritti.

Ecco perché dal 1996 l’Italia ha una normativa sulla riservatezza o privacy*:  il DPR 196/2003 dal 25 maggio 2018 è stato sostituito dalla normativa europea (GDPR cioè General Data Protection Regulation, il  Regolamento sulla protezione dei dati UE 2016/679).

Di seguito, quindi l’informativa sul trattamento dei dati personali conferiti in incarichi a favore dell’Avv.  Maura Bridarolli.

Privacy policy

Dal sito web dello Studio dell’Avv. Bridarolli Maura (www.studiobridarolli.it ), non vengono raccolti dati personali di alcun genere, neppure tramite i cd. cookie di profilazione.

Normativa antiriciclaggio

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 19 giugno è stata pubblicata la Direttiva UE 2018/843 adottata il 30 maggio scorso, c.d. quinta direttiva antiriciclaggio, che modifica la precedente quarta Direttiva UE 2015/849, recepita dall’Italia con il d.lgs. n. 90/2017.

E’ fatto obbligo ai Paesi dell’Unione di recepire la nuova direttiva entro il 10 gennaio 2020.

Un pò di storia

  1. La primadirettiva antiriciclaggio (1991/308/CE) fissava gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, ponendoli a carico dei soli enti creditizi e finanziari;
  2. dieci anni dopo la seconda (2001/97/CE) estendeva l’ambito di applicazione anche ai professionisti;
  3. la terza(2005/60/CE) applicava al contrasto del terrorismo internazionale le metodologie e gli obblighi già sperimentati contro il riciclaggio del denaro sporco ed, infine,
  4. la quarta(2015/849/UE) recava importanti novità di sistema quali l’ obbligo di criminalizzare i reati fiscali facendone così presupposto del riciclaggio, l’istituzione di un registro nazionale dei “beneficiari effettivi” e l’assoggettamento a stringenti controlli per l’operatività delle persone politicamente esposte. Il termine in cui i Paesi europei dovevano recepire nelle legislazioni nazionali le norme della direttiva finora è stato di due anni.

Il D.Lgs. n. 231/2007, cd. Decreto Antiriciclaggio, definisce attività di riciclaggio (art. 1) la conversione od il trasferimento di beni allo scopo di occultarne o dissimularne l’origine, qualora si abbia conoscenza della provenienza dei medesimi da attività criminose.

In forza, poi, del combinato disposto di cui ai successivi art. 10 ed art. 12, comma 1, lett. c), gli avvocati, oltre a numerosi altri soggetti, sono tenuti al rispetto delle norme recate dal D. Lvo n. 231/2007 allorquando, su incarico dei propri clienti, prestino assistenza per

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

All’atto del conferimento dell’incarico professionale il cliente verrà identificato mediante fotocopia del documento di identità; la legge peraltro esclude dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, previsto dall’art. 41 del Decreto, gli Avvocati, con riferimento alle “informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica” del medesimo, ovvero nell’espletare i “compiti di difesa o di rappresentanza” del cliente “in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza” preliminare, “ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.