Legittimità costituzionale art. 20 D.p.r 131/86
L’ordinanza n. 23549 pubblicata in data 23 settembre 2019 la Sezione Tributaria civile della Corte di cassazione ha «dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli articoli 53 e 3 Cost., dell’articolo 20 d.P.R. 131/86, come risultante dagli interventi apportati dall’art. 1 co. 87 l. 205/17 (l. di bilancio 2018) e dall’art. 1, co. 1084^, l. 145/18 (l. di bilancio 2019), nella parte in cui dispone che, nell’applicare l’imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, “prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi».