Gli interessi di mora devono sottostare alla disciplina dei limiti usurari
Con la sentenza 18.09.2020 n. 19597 la Suprema Corte (Sez. Unite) ha stabilito che: “La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto“.
Con ciò la Corte ha affermato il principio di subordinazione degli interessi di mora alla disciplina usuraria. Pertanto, nella determinazione degli interessi di mora le parti sono tenute al rispetto del limite usurario.