GESTIONE DEL CREDITO NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI
LA GESTIONE DEL CREDITO DURANTE LA CRISI SANITARIA
In questo periodo di grande instabilità, nel quale il nostro Paese sta vivendo, ogni operatore deve far fronte ad una serie di problematiche legate alla sopravvivenza della propria attività.
Tutta la filiera legata alla distribuzione alimentare, così come innumerevoli attività commerciali, sta vivendo l’incertezza relativa alla messa a reddito del suo prodotto.
Le domande che molti si pongono e le criticità che stanno emergendo riguardano in prevalenza i pagamenti e nello specifico il settore del credito.
Come affrontare il problema?
Senz’altro si renderà necessario ripensare ad una corretta gestione del credito anche mediante il ricorso a procedure stragiudiziali.
Quale normativa vige per il settore agroalimentare?
Nel mondo dei prodotti AGROALIMENTARI, caratterizzato dalla commercializzazione di prodotti facilmente deteriorabili, è stata attuata una riforma in tema di pagamenti e contratti. A tal proposito è bene richiamare quanto disposto dall’art. 62 DL 1/2012
L’introduzione dei termini certi per il pagamento dei prodotti agricoli, operato con l’art.62 del DL 24/1/2012 n.1, è una delle innovazioni giuridiche più utili di questi ultimi anni per il settore in questione, che soffre da sempre la debolezza di fronte ad acquirenti “forti” quali supermercati e grandi catene di distribuzione. Con l’introduzione del DL 1/2012 le compravendite di prodotti alimentari e/o agricoli operate tra imprenditori dovranno necessariamente assumere forma scritta, ed i pagamenti dovranno essere eseguiti tassativamente entro 30 o 60 giorni, a seconda che il prodotto sia considerato dalla normativa “deteriorabile” o meno.
Cosa dice l’’art. 62?
1. i contratti che hanno ad oggetto la cessione di PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano:
LA DURATA, LE QUANTITÀ’ E LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO VENDUTO, IL PREZZO, LE MODALITÀ’ DI CONSEGNA E DI PAGAMENTO.
I CONTRATTI DEVONO ESSERE INFORMATI A PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA, PROPORZIONALITÀ’ E RECIPROCA CORRISPETTIVITÀ’ DELLE PRESTAZIONI, CON RIFERIMENTO AI BENI FORNITI.
Cosa si intende per cessione di prodotti agricoli e alimentari?
Il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari dietro il pagamento di un prezzo la cui consegna avvenga nel territorio della Repubblica italiana.
(La consegna dovrebbe avvenire SEMPRE franco/cantina)
Quali sono i termini di pagamento per i prodotti agricoli e alimentari
La legge in questione prevede espressamente che:
– PER LE MERCI DETERIORABILI IL TERMINE LEGALE DI PAGAMENTO E’ DI GIORNI 30
– PER TUTTE LE ALTRE MERCI IL TERMINE DI PAGAMENTO E’ DI GIORNI 60.
ART. 62 dl 1/2012 quando decorre il termine?
dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, che, ai fini del calcolo degli interessi moratori risulta validamente certificata nei casi di :
– consegna a mani
– invio a mezzo lettera raccomandata
-invio tramite PEC
Nel caso in cui non vi sia certezza sulla data di ricevimento della fattura, la decorrenza del periodo di pagamento del termine di30/60 giorni si calcola dalla consegna della merce da documentare con mezzi idonei.
Il calcolo degli INTERESSI decorre dalla scadenza dei termini individuati id 30/60 giorni.
Sanzioni?
Relativamente alle sanzioni applicabili è previsto che:
1) per la violazione dell’obbligo della forma scritta del contratto, o degli altri obblighi: sanzione da € 516 a € 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione,
2) in caso di condotta sleale: sanzione da € 516 a € 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti,
3) in caso di ritardo del pagamento: sanzione da € 500 a € 500.000 determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo.
PRODOTTI ALCOLICI – VINO: ART. 22 L. 28/1999, NORMA SPECIALE PER I PRODOTTI ALCOLICI
Per quanto riguarda i prodotti alcolici, il termine di pagamento è di 60 giorni dalla consegna o ritiro poiché previsto dalla specifica disciplina di cui all’art 22 L 18/2/1999 n.28 (birra, vino e prodotti alcolici intermedi).
I corrispettivi DEVONO essere versati entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni.
In considerazione del contenuto dell’art.5 comma 5 del decreto ministeriale applicativo dell’art.62 che richiama per intero l’articolo 22 della Legge 28/1999, v’è da ritenere che sia ancora applicabile alla vendita di prodotti alcolici il particolare saggio di interesse ivi previsto, che è differente rispetto a quello introdotto dall’art.62 in quanto per i prodotti alcolici l’interesse moratorio è pari al Tasso Ufficiale di Sconto (oggi “Tasso Ufficiale di Riferimento”, abbreviato “TUR”) maggiorato del 5% invece che al saggio previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali.
TASSO INTERESSE ART. 62 DL 1/2012 PRODOTTI AGRO ALIMENTARI | TASSO INTERESSE – SOSTANZE ALCOLICHE |
TASSO TRANSAZIONI COMMERCIALI | TASSO PREVISTO DALLA LEGGE SPECIALE 28/1999 |
Occorre far riferimento al D.lgs. 231/2002 che all’art. 5 prevede : “Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione” maggiorato di 8 punti percentuali per i prodotti + 2 per i prodotti alimentari. | Per i prodotti alcolici l’interesse moratorio è pari al Tasso Ufficiale di Sconto (oggi “Tasso Ufficiale di Riferimento”, abbreviato “TUR”) maggiorato del 5% |
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO :
TASSO BCE 0,00 TUS 31.12.2019: 0,00% TASSO APPLICABILE: 0,00+5= 5%
+ MAGGIORAZIONE
= 10%
COME PROCEDERE AL RECUPERO EFFETTIVO DEL CREDITO?
Procedura giudiziale:
– fase monitoria: sollecito di pagamento
– in caso di mancato riscontro, si procede con il deposito del DECRETO INGIUNTIVO (che potrà essere provvisoriamente esecutivo)
– decorsi 40 giorni dalla notifica (termine entro il quale la controparte può proporre opposizione) del decreto si procederà con la notifica DELL’ATTO DI PRECETTO e si darà corso (decorsi 10 giorni dalla notifica) alla fase relativa al PIGNORAMENTO DEI BENI (mobiliare, presso terzi, immobiliare).
– qualora il Decreto ingiuntivo sia provvisoriamente esecutivo, parte creditrice potrà procedere alla immediata notifica dell’atto di precetto (fatto salvo il diritto del debitore di proporre, sempre nel termine di giorni 40 dalla notifica, l’opposizione).
COME RAGIONARE NEL 2020?
Il breve iter sopra descritto, comporta una decorrenza di termini ed una anticipazione di spese (contributo unificato, marca da bollo, spese di registrazione atto) che, nella situazione attuale, con la forte instabilità economica in corso, può portare ad un risultato finale non soddisfacente.
Prima di procedere alla fase giudiziale è sempre bene fare una valutazione economica della controparte.
Oggi come oggi, sappiamo già che la situazione economica dei potenziali debitori è stata colpita dalla crisi provocata dalla pandemia. Pertanto, si rende opportuno, anche in veste di creditore, affrontare il proprio credito in maniera diversa e più strategica.
Il settore agroalimentare e agricolo ha degli strumenti di tutela particolari rispetto ad altri prodotti, ma ciò non toglie che attualmente la strategia più logica, sia quella di creare delle soluzioni condivise con il singolo debitore al fine di rientrare dalla posizione debitoria.
Chiaramente non può essere elaborata una strategia univoca, ma data la situazione si ritiene più appropriato ragionare secondo una strategia che esuli dal recupero forzoso (che non potrebbe trovare una soddisfazione finale) ma che guardi ad una fase di rinegoziazione, rideterminazione dei pagamenti, formulazione di piani di rientro ad hoc al fine di favorire, anche lentamente, il recupero del credito.