DM 37/08
Il DM 37/08 prevede espressamente all’Art.15. Sanzioni comma 7:
“1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall’ articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.”
cosa implica la dichiarazione di nullità dei patti stipulati da IMPRESE NON ABILITATE così come disposto dal decreto 37/08?
Il negozio giuridico è invalido quando è affetto da vizi che lo rendono inidoneo ad acquistare pieno ed inattaccabile valore giuridico.
L’invalidità può assumere due aspetti ben distinti: la nullità e l’annullabilità.
Il negozio nullo, non solo è invalido ma è altresì inidoneo a produrre i suoi effetti tipici.
La nullità è ovviamente la più grave delle sanzioni che possono colpire il negozio, perché ne elide totalmente gli effetti, rendendo vano il tentativo dei privati di dare una certa sistemazione ai loro interessi.
Secondo l’articolo 1418 del codice civile, il contratto è nullo quando:
– è contrario a norme imperative,quando difetta di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325 del codice civile (accordo delle parti, causa, oggetto, forma); – quando la causa o i motivi sono illeciti, laddove determinanti per la conclusione del contratto;
– quando l’oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile, negli altri casi stabiliti dalla legge.
La nullità è dunque la più grave patologia contrattuale, consistendo in una sanzione applicata al verificarsi di vizi “genetici” del contratto, in grado di fare venire meno gli effetti prodotti, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza. Per queste ragioni, l’azione di nullità è imprescrittibile, può essere fatta valere ad istanza di chiunque vi abbia interesse e rilevata, anche d’ufficio, da parte del giudice. La nullità non è sanabile, né convalidabile, salvo che la legge non disponga diversamente, anche se è relativa esclusivamente a una parte o singole clausole del contratto (c.d. nullità parziale), la stessa si estende all’intero contratto, se risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto, fatta eccezione per la sostituzione di diritto delle clausole nulle con norme imperative.
A norma dell’articolo 1424 del codice civile, la nullità può produrre gli effetti di un diverso contratto, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora possa ritenersi, avuto riguardo agli scopi perseguiti dalle parti, che le stesse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità (c.d. conversione del contratto nullo).
La nullità può colpire tutto il negozio ovvero soltanto una parte di esso: si parla in questo caso di nullità parziale, che provoca la nullità dell’intero negozio solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del negozio, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Nel negozio con più di due parti, nelle quali le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una delle parti non importa nullità del negozio, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Il negozio nullo non può produrre i suoi effetti, ma, a differenza del negozio inesistente, può essere rilevante per il diritto: ad esempio, può essere soggetto a conversione, o a conferma.
Ciò premesso appare evidente che, riprendendo quanto disposto dal comma n. 7 del DM 37/08 “Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.” ogni contratto stipulato in violazione della prescrizione normativa e pertanto concluso da un soggetto non abilitato come prescritto dall’art. 3 del DM 37/08 allo svolgimento del lavoro, sia privo di qualsivoglia effetto giuridico. Inoltre in caso di dichiarazione mendace ed eventuale esecuzione del lavoro il soggetto committente potrà altresì richiedere il risarcimento per gli eventuali danni subiti derivanti per esempio dal rifacimento del lavoro da parte un terzo soggetto abilitato.