Covid 19 – validità DURC

VALIDITA’ DURC

Come disposto dall’art. 103 comma 2 del decreto legge n. 18/2020 “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, conservano validità fino al 15 giugno 2020.

Il Durc, che attesta la regolarità contributiva e che riporta una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, è valido fino al 15 giugno 2020.

L’Inps però distingue due ipotesi:

  • i soggetti per i quali è stato prodotto il Durc online con data di validità compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 o coloro che, avendolo richiesto, hanno ricevuto risposta sull’esito della formazione del documento, possono considerarlo valido fino al 15 giugno in tutti i procedimenti in cui ne è richiesto il possesso;
  • se invece il documento non è nella disponibilità del soggetto richiedente anche se questo ha conoscenza dell’esito positivo o si tratta di stazioni appaltanti /amministrazioni procedenti o altri soggetti, allora è necessario utilizzare la funzione “Richiesta regolarità”. In questo modo il soggetto, grazie alla memorizzazione dei suoi dati, permette a Inps e a Inail di avere le comunicazioni necessarie.

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