comodato bene immobile
“Ove il comodato di un immobile è stipulato in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’art. 1809, co.2, c.c.; in tal caso il giudice deve esercitare con la massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole ed il contrapposto bisogno del comodante”
Corte Appello Napoli sent. 27.02.2019 n. 1004