CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE SOLIDARIETA’
L’art. 43-bis della legge 77/2020 ha introdotto la possibilità di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
Art. 43 bis
Contratto di rete con causale di solidarietà
” 1. All’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo
il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: « 4-sexies. Per l’anno
2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il
mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere
colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati
di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
Rientrano tra le finalità perseguibili l’impiego di lavoratori delle
imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del
posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di
lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché
l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le
attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti
fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della
codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di
prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete”.
Con questa innovazione il legislatore ha aggiornato le regole del contratto di rete, in modo da consentire l’utilizzo di questo strumento per fronteggiare le pesanti conseguenze occupazionali che la pandemia ha provocato.
Pertanto, le imprese che stipulano il contratto di rete per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le partecipanti potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità per perseguire le seguenti finalità:
– impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
– inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;
– assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
Di rilevanza il fatto che le imprese retiste non devono appartenere tutte a filiere dichiarate in crisi come espressamente affermato dal Ministero.