CASS. CIV. SU 05.08.2020 N. 16723
Contratti con forma scritta ad probationem –– Prova testimoniale – Inammissibilità –– Limiti alla prova testimoniale –
“L’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell’art. 2725 co. 1°, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; in particolare, qualora, nonostante l’eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporre la nullità secondo le modalità dettate dall’art. 157, co. 2°, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione”.
La Suprema Corte ha risolto il contrasto in merito alla prova testimoniale in ambito contrattuale stabilendo che: ove sia richiesta ad substantiam la forma scritta, è inammissibile la prova testimoniale dell’esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d’ufficio. Per quanto riguarda i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem,l’inammissibilità della prova testimoniale non può essere rilevata d’ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata. Ciò in quanto l’interesse è privato e quindi deve essere la parte interessata ad attivarsi.